Art. 15

Art. 15

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In vigore dal 14 lug 1885
Qualora qualche altro ente concorra, in una misura dal consiglio giudicata sufficiente, nell'ampliare gl'insegnamenti, nell'istituirne dei nuovi, e nello accrescere la dotazione per i laboratori e per le collezioni, pel tempo in cui durerà tale concorso l'ente stesso potrà nominare un suo delegato a far parte del consiglio direttivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-06-14;1738#art-15