Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 14 lug 1885
Il ministro di agricoltura, industria e commercio, su proposta del consiglio direttivo, nomina gli insegnanti della scuola, e designa, sulla stessa proposta, a quale di essi debba essere affidato l'ufficio di direttore. La nomina degli assistenti e del personale di servizio è fatta dal consiglio direttivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-06-14;1738#art-11