Art. 6
StatutoCapo II

Art. 6

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In vigore dal 21 ago 1885
Il consiglio di vigilanza ha le seguenti attribuzioni: a) cura, giovandosi della direttrice e del collegio dei professori, tutto che si attiene all'andamento delle scuole, all'ordinamento ed al progresso degli studi; b) esamina i titoli delle concorrenti per il conferimento dei posti gratuiti e semigratuiti e ne fa relazione al Ministero graduandole per ordine di merito: provvede sulle domande per l'ammissione delle alunne a pagamento, sentita la direttrice; c) udito il parere della direttrice, provvede all'assunzione in servizio delle persone le quali non sono nominate dal Ministero; d) vigila le scuole, esamina i progressi delle alunne e vista la relazione della direttrice ne informa il ministero alla fine di ciascun anno; e) rivede ogni anno il bilancio di previsione per l'anno seguente, e, non più tardi del mese di novembre, lo sottopone all'approvazione del Ministero per mezzo del consiglio provinciale scolastico, il quale deve trasmetterlo col suo voto motivato; f) entro il mese di marzo rende conto delle spese fatte nell'esercizio precedente al consiglio provinciale scolastico, il quale deve poi darne comunicazione al ministero; g) sottopone all'approvazione ministeriale gli schemi contrattuali per le forniture; h) dà parere sulle azioni da promuoversi, sui giudizi passivi da sostenere, sulle azioni da abbandonare, sull'accettazione dei lasciti e doni, sui contratti di qualunque genere da stipularsi, sugli atti di trasformazione del patrimonio e sulle transazioni che stimi convenienti agl'interessi dell'istituto.
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