Art. 27
StatutoCapo V

Art. 27

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In vigore dal 21 ago 1885
Tutti gli studi si compiono in otto anni e sono ripartiti in due corsi, l'uno inferiore, l'altro superiore di quattro anni ciascuno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-05-28;1783#art-s-27