Statuto›Capo IV
Art. 21
21 / 36In vigore dal 21 ago 1885
Nel collegio sono ammesse alunne a posto gratuito, semigratuito ed a retribuzione intera. Debbono avere per essere ammesse non meno di sette anni, non più di dodici. Possono rimanere in collegio sino a diciotto anni.
Sono dispensate dal limite massimo dell'età quelle alunne, le quali, provenienti da altro istituto pubblico, provino di avere l'istruzione sufficiente per compiere l'intero corso degli studi nella prescritta misura.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-05-28;1783#art-s-21