Statuto
Art. 6
6 / 20In vigore dal 8 ago 1885
L'amministrazione nomina i suoi impiegati; quando si giova di quelli del comune essi dovranno prestar l'opera loro senza alcun compenso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-05-24;1741#art-s-6