Statuto
Art. 5
5 / 20In vigore dal 8 ago 1885
I componenti durano in ufficio tre anni e si rinnovano per terzo ogni anno. I membri che escono d'ufficio sono sempre rieleggibili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-05-24;1741#art-s-5