Art. 2
Statuto

Art. 2

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In vigore dal 8 ago 1885
I mezzi con cui l'istituto provvede presentemente a detto scopo consistono in redditi provenienti dal Gran libro del debito pubblico in L. 7087,22; da canoni in grano in Ett. 26, 64, 67; ed in denaro in lire 34,94, da capitali in L. 38,25, e da fitti di fondi rustici ed urbani in L. 2176,30 e dai cespiti che andranno a formarsi dagli avanzi delle gestioni degli anni antecedenti e susseguenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-05-24;1741#art-s-2