Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 16 giu 1885
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Veduta la domanda dell'amministrazione dell'istituto degli artigianelli Valdesi fondato da molti anni in Torino, diretta ad ottenere l'erezione in ente morale dell'opera pia e l'approvazione dello statuto organico dalla medesima amministrazione compilato; Veduti i documenti presentati a corredo della domanda e ritenuto che il pio istituto, il quale ha per fine di raccogliere fanciulli orfani nati da genitori appartenenti alla chiesa evangelica Valdese o ad altra chiesa consorella, e di procacciare loro, oltrechè un utile mestiere, una conveniente educazione morale e religiosa, funziona da molto tempo regolarmente e si è assicurata una rendita annuale di circa annue lire undicimila; Veduto il predetto statuto; Veduta la deliberazione 12 luglio 1883 della deputazione provinciale di Torino; Veduti la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento per l'esecuzione di essa del 27 novembre stesso anno; Udito il consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'istituto degli artigianelli Valdesi fondato come sopra in Torino è eretto in corpo morale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-23;1702#art-1