Art. 1
1 / 2In vigore dal 16 giu 1885
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Veduta la domanda dell'amministrazione dell'istituto degli artigianelli Valdesi fondato da molti anni in Torino, diretta ad ottenere l'erezione in ente morale dell'opera pia e l'approvazione dello statuto organico dalla medesima amministrazione compilato;
Veduti i documenti presentati a corredo della domanda e ritenuto che il pio istituto, il quale ha per fine di raccogliere fanciulli orfani nati da genitori appartenenti alla chiesa evangelica Valdese o ad altra chiesa consorella, e di procacciare loro, oltrechè un utile mestiere, una conveniente educazione morale e religiosa, funziona da molto tempo regolarmente e si è assicurata una rendita annuale di circa annue lire undicimila;
Veduto il predetto statuto;
Veduta la deliberazione 12 luglio 1883 della deputazione provinciale di Torino;
Veduti la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento per l'esecuzione di essa del 27 novembre stesso anno;
Udito il consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'istituto degli artigianelli Valdesi fondato come sopra in Torino è eretto in corpo morale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-23;1702#art-1