Capo II
Art. 9
9 / 40In vigore dal 11 giu 1885
I comuni e le provincie chiamate a concorrere sono in facoltà, ove ciò avvenga, di pieno accordo fra di loro, di variare la proporzione di quota assegnata nel precedente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095#art-9