Art. 40
Capo VI

Art. 40

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In vigore dal 11 giu 1885
Sarà presentata ogni anno al Parlamento una relazione sul servizio dè porti. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 aprile 1885. UMBERTO. Genala. Visto, Il Guardasigilli: Pessina.
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