Art. 4
Capo II

Art. 4

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In vigore dal 11 giu 1885
Le nuove opere e quelle di miglioramento e conservazione dei porti, dei fari e delle spiaggie sono a carico dello Stato, delle provincie e dei comuni, secondo la natura loro e la importanza e grado di utilità dei porti e spiaggie in cui vengono eseguite.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095#art-4