Art. 35
Capo IV

Art. 35

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In vigore dal 11 giu 1885
Staranno a carico interamente dello Stato quelle di tali spese che sono esclusivamente necessarie a far conoscere la posizione e l'entrata dei porti della prima categoria; lo saranno ugualmente quelle per i fari di scoperta o di largo, e per il segnalamento di secche o punti pericolosi lungo le coste od in alto mare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095#art-35