Art. 33
Capo III

Art. 33

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In vigore dal 11 giu 1885
I prefetti dovranno presentare ogni anno al Ministero dei Lavori Pubblici una relazione sulle opere per la costruzione, per l'ampliamento, il miglioramento e per la conservazione dei porti di 4ª classe delle rispettive provincie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095#art-33