Art. 30
Capo III

Art. 30

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In vigore dal 11 giu 1885
Il decreto del prefetto dovrà essere notificato ai comuni interessati. Questi nel termine perentorio di 60 giorni potranno impugnarlo con ricorso al Re, il quale provvederà definitivamente sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.
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