Art. 28
Capo III

Art. 28

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In vigore dal 11 giu 1885
L'approvazione dei progetti di nuove opere straordinarie da costruirsi in porti di 4ª classe, fatta con decreto del Ministero dei lavori pubblici, dopo udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato, ha per tutti gli effetti della presente legge il valore di una dichiarazione di utilità pubblica.
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