Capo III
Art. 26
26 / 40In vigore dal 11 giu 1885
Il Ministero dei Lavori Pubblici, udito il parere della Commissione locale e di quella permanente per le opere dè porti, spiaggie e fari, non che del Consiglio superiore dei lavori pubblici, deciderà sulla opportunità e convenienza dell'attuazione totale o parziale delle nuove opere straordinarie progettate.
A tal fine sarà tenuto conto della importanza commerciale del luogo, dello sviluppo presumibile che potranno avere il commercio e la navigazione, della entità della spesa, dei mezzi finanziari del comune o delle associazioni di comuni, ed infine delle entrate che si possono ricavare presumibilmente dalla tassa supplementare a quella di ancoraggio, e dalla concessione degli arenili.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095#art-26