Capo I
Art. 2
2 / 40In vigore dal 11 giu 1885
I porti ed approdi della seconda categoria si dividono in quattro classi.
Sono di prima classe quelli presentemente nella medesima inscritti per essere situati a capo di grandi linee di comunicazioni, e il movimento commerciale dei quali giovando ad estesa parte del Regno, ed al traffico internazionale terrestre li costituisce d'interesse generale dello Stato, e quegli altri che, quantunque non situati a capo di grandi linee di comunicazione, abbiano gli stessi requisiti che li costituiscono d'interesse generale dello Stato, e nei quali la quantità delle merci imbarcate e sbarcate non sia stata inferiore alle 250,000 tonnellate in ognuno degli anni dell'ultimo triennio.
Sono di seconda classe quelli presentemente inscritti nella terza classe e il movimento commerciale dei quali interessa soltanto ad una o alcune provincie, e quegli altri il movimento commerciale dei quali interessa anche soltanto ad una o ad alcune provincie, purchè la quantità delle merci nei medesimi imbarcate e sbarcate non sia stata inferiore a tonnellate 25,000 in ognuno degli anni dell'ultimo triennio.
Sono di terza classe quelli, l'utilità dei quali si estende soltanto ad una parte notevole di una provincia e nei quali la quantità delle merci imbarcate e sbarcate non sia stata inferiore a 10,000 tonnellate in ognuno degli anni dell'ultimo triennio.
Sono di quarta classe tutti gli altri porti, seni, golfi e spiaggie, tanto del continente, quanto delle isole non assegnati alle tre classi precedenti.
I porti lacuali che soddisfino alle condizioni del presente articolo saranno parificati ai porti marittimi nei modi e per tutti gli effetti in questa legge stabiliti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095#art-2