Art. 18
Capo II

Art. 18

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In vigore dal 11 giu 1885
Il Governo del Re è autorizzato a fare concessioni, con decreto Reale, per costruzioni di opere marittime, alle provincie, ai comuni, alle Camere di commercio ed anche a privati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio del commercio e del Consiglio di Stato, e potranno accordarsi ai concessionari le tasse supplementari stabilite col precedente articolo di legge, purchè i Municipii, d'accordo con le Camere di commercio, ne facciano a tal fine la richiesta. Per lo spazio di 500 metri a partire dal lido del mare, e per un tratto non maggiore di 5 chilometri, a destra o a sinistra del porto o dell'abitato, i terreni arenili che non siano necessari pei bisogni dello Stato, o che non siano già concessi per uso industriale, saranno dati in concessione gratuita per un tempo non maggiore di 90 anni, previi accordi del Ministero dei Lavori Pubblici con quelli della Marineria e del Tesoro, ai comuni che ne facciano richiesta ed i quali si obblighino ad erogare i proventi, che si possono dall'uso di essi ricavare, in opere marittime di utilità riconosciuta dal Ministero dei Lavori Pubblici. Per lo identico scopo, con le stesse norme e per la medesima durata di tempo saranno dati in concessione gratuita ai comuni lacuali, i cui porti siano stati parificati a quelli marittimi, i tratti di riva di lago attigui all'abitato o ai porti stessi che non siano necessari pei bisogni dello Stato, o che non siano già concessi per uso industriale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095#art-18