Art. 17
Capo II

Art. 17

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In vigore dal 11 giu 1885
I comuni marittimi del Regno, di accordo colla Camera di commercio, possono chiedere al Governo che sia imposta una tassa supplementare a quella di ancoraggio sulle navi che approdano nel rispettivo porto per destinarne il prodotto ad opere straordinarie di compimento, secondo i progetti approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tali tasse supplementari non potranno eccedere 50 centesimi per tonnellata di registro, nè il Governo potrà concederne l'applicazione se non previo avviso del Consiglio del commercio e del Consiglio di Stato. Con le stesse norme e per gli stessi effetti potrà essere consentita ai comuni lacuali la imposizione sulle barche che servono al traffico nei laghi di una tassa speciale non eccedente centesimi venticinque per ogni tonnellata di stazza. Con apposito regolamento, fatto previo avviso del Consiglio del commercio e del Consiglio di Stato, saranno stabilite le guarentigie necessarie acciocchè i prodotti delle tasse supplementari riscosse dal Governo non possano essere altrimenti erogate che in opere vantaggiose al porto in cui furono riscosse.
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