Art. 16
Capo II

Art. 16

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In vigore dal 11 giu 1885
Sono a carico esclusivo dei comuni quelle opere o spese che, sebbene attinenti ai porti, hanno per iscopo il comodo o l'abbellimento dell'abitato. Questa disposizione è applicabile anche ai porti di quarta classe.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095#art-16