Art. 15
Capo II

Art. 15

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In vigore dal 11 giu 1885
Tra le spese nelle quali debbono contribuire le provincie e i comuni s'intendono comprese anche quelle per le paghe ed indennità al personale di servizio, come capitani di bastimenti, macchinisti, fuochisti, padroni di caracche, marinai, fanalisti, custodi, ecc. Questa disposizione è applicabile anche alle spese dei porti di quarta classe.
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