Art. 14
Capo II

Art. 14

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In vigore dal 11 giu 1885
Annualmente è data comunicazione agl'interessati della liquidazione delle spese, ed essi debbono, sulle basi di tale liquidazione, versare nelle casse delle Regie finanze la quota rispettiva, salvi gli effetti del conto finale, quando si tratti di nuove opere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095#art-14