Art. 12
Capo II

Art. 12

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In vigore dal 11 giu 1885
Le opere e le spese da farsi nei porti di prima classe sono determinate ed eseguite dal Governo senza intervento alcuno degli altri contribuenti nella parte tecnica ed amministrativa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095#art-12