Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 18 nov 1884
La scuola è mantenuta dal municipio col concorso del Governo e degli altri enti locali. Il Governo concorre nel mantenimento annuo della scuola colla somma di L. 5 mila, la provincia e la camera di commercio colla somma di L. 2 mila per ciascuna.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-10-19;1455#art-3