Art. 21
21 / 22In vigore dal 18 nov 1884
Il ministero di agricoltura, industria e commercio avrà facoltà di designare quattro giovani, che abbiano i requisiti necessari per l'ammissione alla scuola, ai quali il consiglio dovrà accordare l'esonerazione dal pagamento delle minervali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-10-19;1455#art-21