Art. 20

Art. 20

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In vigore dal 18 nov 1884
Il consiglio di vigilanza dovrà trasmettere ogni anno al ministero di agricoltura, industria e commercio una relazione sull'andamento della scuola, corredata di tutti quei documenti che possano meglio chiarire i frutti della medesima.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-10-19;1455#art-20