Art. 17
17 / 22In vigore dal 18 nov 1884
I programmi d'insegnamento e le norme per gli esami saranno approvate con decreto ministeriale.
Dovranno pure ottenere uguale approvazione i mutamenti che l'esperienza dimostrasse necessari di recare, così negli esami di licenza come nei programmi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-10-19;1455#art-17