Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 12 set 1884
Lo Stato, la provincia ed il comune di Macerata concorrono nelle spese per il mantenimento dell'Istituto, nelle misure e nei modi stabiliti dalla legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-08-02;2571#art-2