Art. 41 · Giornate di operai e quadrupedi e giornate di veicoli e galleggianti coi loro conducenti.
Condizioni generaliCapo V

Art. 41

Abrogato41 / 77

Giornate di operai e quadrupedi e giornate di veicoli e galleggianti coi loro conducenti.

In vigore dal 16 dic 2010
Condizioni generali- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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Pro

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