Art. 21 · Rimozione e ricovero di oggetti.
Condizioni generaliCapo II

Art. 21

Abrogato21 / 77

Rimozione e ricovero di oggetti.

In vigore dal 16 dic 2010
Condizioni generali- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1884-04-17;2260#art-cg-21