Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 13 apr 1884
I locali dell'Istituto Gioeni meno quelli indispensabili all'amministrazione dello stesso e dell'annessovi Monte Agrario non che pel ricovero di vecchi inabili restano esclusivamente addetti all'uso della nuova scuola-convitto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-24;1227#art-11