Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 22 apr 1884
Alla detta associazione vien concesso l'uso dei distintivi e titoli che sono previsti dall'art. 7 della convenzione internazionale di Ginevra 22 agosto 1864.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-07;1243#art-2