Art. 492 · Agenti che devono eseguire la perlustrazione nelle città in cui vi sono compagnie o sezioni.
RegolamentoCapo 11

Art. 492

Abrogato503 / 806

Agenti che devono eseguire la perlustrazione nelle città in cui vi sono compagnie o sezioni.

In vigore dal 10 feb 2011
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1883-08-11;1552#art-r-492