Che stabilisce l'indennita' da accordarsi agli ufficiali dell'arma dei reali carabinieri e degli altri corpi dell'esercito incaricati temporaneamente del comando delle compagnie delle guardie di pubblica sicurezza.
REGIO DECRETO · n. 1490

Che stabilisce l'indennita' da accordarsi agli ufficiali dell'arma dei reali carabinieri e degli altri corpi dell'esercito incaricati temporaneamente del comando delle compagnie delle guardie di pubblica sicurezza.

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