Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 18 lug 1883
Entro tre mesi la congregazione di carità presenterà alla Nostra approvazione lo statuto organico del pio istituto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 maggio 1883. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 11 giugno 1883 Reg. 128 Atti del Governo a f. 41. Pellizzoli. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli SAVELLI. Depretis.
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