Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 21 giu 1883
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio nomina il direttore e gli insegnanti, aprendo concorsi o scegliendo persone note per la loro attitudine. Il Consiglio d'amministrazione della Scuola ha facoltà nel primo caso di nominare un membro della Commissione giudicante del concorso; nel secondo caso di fare proposte.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1883-05-20;1348#art-9