Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 21 giu 1883
Alle spese d'istituzione provvedono il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio con lire 10,000; la provincia di Padova con lire 10,000.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1883-05-20;1348#art-10