Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 8 lug 1883
La durata del corso, le materie d'insegnamento, le condizioni per l'ammissione degli alunni, il ruolo e gli assegni del personale direttivo, insegnante, tecnico inferiore e di servizio sono determinati in apposito regolamento. Questo regolamento è approvato dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, udito il Comitato di agricoltura ed il Consiglio di amministrazione della Scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1883-05-03;1368#art-2