Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 12 mag 1883
Nelle spese di istituzione contribuiscono: il Governo con lire 10,000; la provincia di Bologna con lire 10,000; il comune di Imola con la cessione del locale e con lire 9500.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1883-03-22;1266#art-10