Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 23 giu 1883
Il regolamento anzidetto, per ciò che tiene all'Amministrazione e Direzione dell'Istituto, all'ordinamento interno ed all'istruzione delle alunne, dovrà essere compilato secondo le norme prescritte dai titoli 1°, 2° e 3° del regolamento per i Conservatori femminili, approvato con Regio decreto del 6 ottobre 1867, n. 1941.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1883-03-08;1358#art-4