Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 12 apr 1883
La congregazione locale di carità è autorizzata ad accettare nell'interesse del pio istituto la cessione dei diritti ereditarii del monaco Ruggeri e con essa i beni lasciati dal detto Giosuè Pinto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1883-01-04;869#art-2