Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 2 dic 1882
Al concorso per parte dello Stato nelle spese della Scuola sarà provveduto coi fondi inscritti nel bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 13 ottobre 1882. UMBERTO. Berti. Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-10-13;1070#art-16