Art. 15

Art. 15

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In vigore dal 2 dic 1882
Il Ministero ha facoltà di far visitare la Scuola, ogni qualvolta ne ravvisi la convenienza, dagli ispettori delle industrie e dell'insegnamento industriale, o da altre persone di sua fiducia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-10-13;1070#art-15