Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 26 ott 1882
La spesa di mantenimento annuo è stabilità in lire 12,000. Essa sarà sostenuta dal Municipio per lire 9000, e dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per lire 3000. Il Municipio fornirà i locali necessari per la Scuola. La spesa di primo stabilimento della Scuola ascende lire 16,000, e sarà sostenuta per 3/4 dal Municipio e per 1/4 dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.
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