Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 31 ago 1882
Entro il termine di tre mesi dalla data del presente decreto verrà presentato dallo esecutore testamentario e dal sindaco di Zogno alla Nostra approvazione, lo statuto organico del nuovo pio istituto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 giugno 1882. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 20 luglio 1882 Reg. 121 Atti del Governo a f. 94 Pellizzoli. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli. Depretis.
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