Art. 19
RegolamentoCapo IV

Art. 19

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In vigore dal 8 lug 1882
Le convocazioni si faranno con invito scritto contenente l'indicazione delle cose da trattarsi e tre giorni almeno prima di quello fissato per l'adunanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-04-16;565#art-r-19