Art. 2
2 / 2In vigore dal 10 mag 1882
Il contributo della società nelle spese degli ufficii d'ispezione è elevato da lire 150 a lire 200 annuali, pagabili a trimestri anticipati.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 aprile 1882.
UMBERTO
Registrato Alla Corte dei costi addì 15 aprile 1882
Reg. 119 Atti del Governo a f.° 97. Ayres.
Luogo del Sigillo. V.Il Guardasigilli G. Zanardelli.
Berti.
Storico versioni
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