Art. 167 · (Rapporti dei graduati inferiori ai superiori sui fatti più gravi di pubblica sicurezza, sulle operazioni di servizio e sulle mancanze disciplinari dei loro sottoposti).
RegolamentoParte III

Art. 167

Abrogato167 / 179

(Rapporti dei graduati inferiori ai superiori sui fatti più gravi di pubblica sicurezza, sulle operazioni di servizio e sulle mancanze disciplinari dei loro sottoposti).

In vigore dal 10 feb 2011
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-01-29;632#art-r-167