Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 30 mar 1882
Nel termine di due anni sarà presentata la domanda per la erezione in corpo morale della cassa di prestanze agrarie e per l'approvazione del rispettivo statuto, e sarà provveduto all'ingrandimento dell'ospedale esistente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 gennaio 1882. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 10 febbraio 1882 Reg. 118 Atti del Governo a f. 59. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli. Depretis.
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